L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
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Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 96/1996)
1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-bis) le parole "non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore nel massimo edittale a due anni";
b) alla lettera d), le parole "in qualsiasi localita', compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando." sono sostituite dalle seguenti "all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento.";
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base
all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto
previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -
ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve
risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta
regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di
reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede,
altresi', al loro periodico aggiornamento; puo', inoltre, autorizzare la deroga
ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di
emergenza abitativa dovuta a calamita' naturali;";
d) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
"g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione
e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in
giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di
assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380
del codice di procedura penale, dall'articolo 73,
comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui
agli articoli
290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine
pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di
favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo,
detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;";
e) dopo la lettera g-bis) sono inserite le seguenti:
"g-ter) la domanda e' ammissibile nel caso di intervenuto integrale
risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui
alla lettera b-bis) nonche' per il reato di invasione di terreni ed edifici di
cui all'articolo
633 del Codice penale;
g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di
servizi abitativi pubblici per morosita' colpevole, in relazione al pagamento
del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di
cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione
di decadenza, la domanda e' ammissibile a condizione che il debito sia stato
estinto.".
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della l.r.
96/1996 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del
primo comma, non si considera il diritto di proprieta' o altro diritto reale di
godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex
coniuge e non sia nella disponibilita' del soggetto richiedente. Tale
disposizione si applica purche' alla data della domanda sia trascorso almeno un
anno dall'adozione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria di assegnazione
della casa coniugale.".
3. Al quinto comma dell'articolo 2 della l.r. 96/1996 le parole "e g-bis)" sono sostituite dalle seguenti ", g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)".
4. Dopo il settimo comma dell'articolo 2 della l.r.
96/1996 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di
intervenuta riabilitazione.".
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Note all'art. 1:
Con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli 2, 4 e 8 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di ''ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di ''ordine pubblico e sicurezza'' di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione. Con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri, preso atto che l'art. 5, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con il comma 1, lett. b) ha abrogato la lettera g-bis del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 96/1996 come sostituito dal comma 1, lett. d) del presente articolo e con il comma 3 ha sostituito il comma 7-bis dell'art. 2 della l.r. 96/1996 aggiunto dal comma 4 del presente articolo, ha rinunciato all'impugnativa limitatamente ai commi 1, lett. d) e 4 del presente articolo. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimita' costituzionale dei commi 1, lettera d) e 4.
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