L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
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Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 36-bis della l.r. 96/1996)
1. L'articolo 36-bis della l.r.
96/1996 e' sostituito dal seguente:
''Art. 36-bis
(Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni
illegali non sanabili)
1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non
sanabili di alloggi ERP e' disciplinata dall'articolo
5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80.
2. Al fine di agevolare le societa' erogatrici nell'adempimento di quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo
5 del d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allacciamento ai pubblici
servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza titolo, le
ATER ed i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco
degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili.
3. In caso di impossibilita' di allacciamento dei servizi di energia elettrica,
di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione
quanto disposto dall'articolo
26 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) per il venir meno delle
condizioni igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater
dell'articolo
5 del d.l. 47/2014.".