L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
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Art. 2
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 96/1996)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r.
96/1996, sono aggiunti i seguenti:
"[4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta), devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo
3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo
familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei
cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino
l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di
provenienza;]
4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma
dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con
esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria ai sensi del d.lgs.
251/2007, devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo
3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo
2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese
in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente
non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni
internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche
o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel
Paese di origine o di provenienza.".
2. Al comma 4-bis dell'articolo 5 della l.r. 96/1996, le parole "condizioni ostative di cui alla lettera g-bis)" sono sostituite dalle seguenti "condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis)".
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Note all'art. 2:
Con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli 1, 4 e 8 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di ''ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di ''ordine pubblico e sicurezza'' di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato: l'illegittimita' costituzionale del comma 1 nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'articolo 5 della l.r. 96/1996; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 1 nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell'art. 5 della l.r. 96/1996.
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