L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
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Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 96/1996)
1. L'articolo 17 della l.r.
96/1996, e' sostituito dal seguente:
''Art. 17
(Programmazione della mobilita')
1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai
sensi dell'articolo 1, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente
gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di
mobilita' dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi
assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota
non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti
cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa
autorizzazione dell'ente gestore.
2. Il piano della mobilita' e' formato da una mobilita' obbligatoria, che tiene
conto delle necessita' di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare
le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo,
nonche' da una mobilita' volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Il programma di mobilita' obbligatoria viene formato, con frequenza almeno
biennale, sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la
seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di
sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravita' in relazione alla
composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.
4. Il programma di mobilita' volontaria viene formato, con frequenza almeno
biennale, sulla base dei seguenti elementi:
a) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilita'
attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura
dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune,
garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.".