L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
||
Art. 8
(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 96/1996)
1. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r.
96/1996, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze
elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;".
2. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r. 96/1996, alla lettera c), le parole "ad attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato" sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato".
3. [Al primo comma dell'articolo 34 della l.r.
96/1996, le lettere e-ter) ed e-quater) sono sostituite dalle seguenti:
"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente
all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno
dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380
del codice di procedura penale, dall'articolo 73,
comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati
di vilipendio di cui agli articoli
290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine
pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di
favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo,
detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;
e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti
in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380
del codice di procedura penale, dall'articolo 73,
comma 5, del Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati
di vilipendio di cui agli articoli
290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine
pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di
favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo,
detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi".]
4. Al primo comma dell'articolo 34 della l.r.
96/1996, dopo la lettera e-quater) sono aggiunte le seguenti:
"e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi
i casi di patteggiamento ex articolo
444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo
3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con
modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono
il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione
per i figli minori.".
5. Dopo il quinto comma dell'articolo 34 della l.r.
96/1996 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si
applica in caso di intervenuta riabilitazione".
_________________
Note all'art. 8:
Con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli 1, 2 e 4 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di ''ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di ''ordine pubblico e sicurezza'' di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.
L'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 ha poi disposto l'abrogazione del comma 3 con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contestuale reviviscenza della l.r. 96/1996, art. 34, comma 1, lett. e-ter) e e-quater) cosi' come aggiunte dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018.
Con delibera del 25 giugno 2020, il Consiglio dei ministri, alla luce della predetta abrogazione, ha rinunciato all'impugnativa pendente sul comma 3. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimita' costituzionale del comma 3.
_____________________________________