L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 14/1 del 15 ottobre 2019, pubblicata nel BURA 8 novembre 2019, n. 156 Speciale ed entrata in vigore il 9 novembre 2019)
Testo
vigente |
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Art. 9
(Modifica all'articolo 36 della l.r. 96/1996)
1. All'articolo 36 della l.r.
96/1996, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori
provvedono:
a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo
633 del Codice penale.
13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non
soggetto a graduazioni e proroghe.
13-quater. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio
medesimo, decade dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa
da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto e' escluso, altresi', dalle
assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri
enti pubblici nonche' da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a
sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi
fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia
residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo
restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente
gestore.
13-sexies. Le sanzioni di cui al comma 13-quater vengono ridotte dell'80 per
cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio
entro sessanta giorni dalla richiesta di consegna da parte dell'ente.''.