Intera legge

L.R. 5 dicembre 2019, n. 40

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 19/3 del 26 novembre 2019, pubblicata nel BURA 11 dicembre 2019, n. 49 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2019)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 2
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.

2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio e' privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2-bis. [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 19, COMMA 4, L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1] Le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.

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Note all'art. 2:

     I commi 2-bis e 2-ter sono stati aggiunti dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 25. I commi 1 e 2 sono stati cosi' sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 2, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 e il comma 2-bis e' stato cosi' modificato dall'art. 19, comma 4, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale del presente articolo.

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