Intera legge

L.R. 3 giugno 2020, n. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/6 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 5 giugno 2020, n. 83 Speciale ed entrata in vigore il 6 giugno 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 29/05/2021)

 
  

 
Art. 14
(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.

2. [COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39 (COME SOSTITUITO - DETTO ART. 7 - DALL'ART. 16, COMMA 1, L.R. 28 MAGGIO 2021, N. 13)]

3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni) e' definito in complessivi euro 2.050.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 2.050.000,00 si provvede:

a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;

b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;

c) per euro 1.600.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 2, COMMA 3, L.R. 6 NOVEMBRE 2020, N. 31].

 3-bis. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme di cui ai precedenti commi ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate.

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Note all'art. 14:

     Articolo gia' modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 6 novembre 2020, n. 31, dall'art. 2, comma 3-bis, L.R. 6 novembre 2020, n. 31 (ivi introdotto dall'art. 19, comma 10, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1), dall'art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), c), d), e), L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 (ivi introdotto dall'art. 15, comma 6, L.R. 18 maggio 2021, n. 10), poi cosi' modificato dall'articolo 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 (come sostituito - detto art. 7 - dall'art. 16, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13). Vedi il testo originale.

     Riduzioni dell'autorizzazione legislativa di spesa per l'esercizio 2020 relativa al comma 3, lett. c) sono state disposte dall'art. 4, comma 16, lett. a) e dall'art. 7, comma 3, L.R. 11 dicembre 2020, n. 39.

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