L.R. 3 giugno 2020, n. 10
Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/6 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 5 giugno 2020, n. 83 Speciale ed entrata in vigore il 6 giugno 2020)
Testo
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Art. 3
(Contributi e indennizzi)
1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attivita' sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario e' di euro 3.000,00 complessivi e non puo' superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtu' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.
3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attivita' nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, e' concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattivita'.
4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.
5. La Regione, per le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresi' a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalita' pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attivita' non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso da marzo ad agosto 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attivita' in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo e' concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.
7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalita' e i requisiti descritti al comma 8.
8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con priorita' per i redditi piu' bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:
a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
b) certificato ISEE;
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.
9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.
10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predispone una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, e' predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:
a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;
b) importi dei contributi gia' erogati e da erogare;
c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.
12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 e' realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.
13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni, agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attivita' non economica.
14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al 31 dicembre 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.
15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.
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Note all'art. 3:
Articolo gia' modificato dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 16 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 21, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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