Intera legge

L.R. 3 giugno 2020, n. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/6 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 5 giugno 2020, n. 83 Speciale ed entrata in vigore il 6 giugno 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 28/10/2021)

 
  

 
Indice

Art. 1 - (Finalita' e oggetto)

Art. 2 - (Contributo a fondo perduto)

Art. 3 - (Contributi e indennizzi)

Art. 4 - (Contributi per la gestione della messa in sicurezza di beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo)

Art. 5 - (Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

Art. 6 - (Contributo per l'acquisto di beni di prima necessita')

Art. 7 - (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020)

Art. 8 - (Fondo per il finanziamento dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020)

Art. 9 - (Disposizioni per le Aziende di Servizi alla Persona - ASP)

Art. 10 - (Disposizioni per l'occupazione e di attuazione)

Art. 11 - (Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare)

Art. 12 - (Norme per il sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019)

Art. 13 - (Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane)

Art. 14 - (Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

Art. 15 - (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2019)

Art. 16 - (Norme per il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)

Art. 17 - (SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi alle ATER per la compartecipazione) [modificato]

Art. 18 - (Finanziamento borse di studio)

Art. 19 - (Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

Art. 19-bis - (Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali)

Art. 20 - (Integrazione alla l.r. 53/2017)

Art. 21 - (Rifinanziamento della l.r. 42/2016)

Art. 22 - (Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziari)

Art. 23 - (Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici nella provincia di Chieti)

Art. 24 - (Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilita' sostenibile)

Art. 25 - (Sostegno al Centro Turistico del Gran Sasso)

Art. 26 - (Contributo alla societa' di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.)

Art. 27 - (Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse)

Art. 28 - (Integrazioni alla l.r. 4/2012)

Art. 29 - (Norma finanziaria)

Art. 30 - (Clausola di salvaguardia)

Art. 31 - (Entrata in vigore)

 

Art. 1
(Finalita' e oggetto)

1. Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, per far fronte alla grave crisi economica ed in particolare alla grave carenza di liquidita' delle imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 107.3b del TFUE, la Regione con la presente legge individua alcune prime misure di sostegno urgenti a favore dei settori piu' colpiti dall'emergenza.

2. Nel rispetto delle condizioni sostanziali individuate nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19>> (2020/C 91/01), come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione <<Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19>> (2020/C 112 I/01), e in attuazione della decisione della Commissione europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) SA57021, la Regione, per assicurare una disponibilita' immediata alle imprese in grave carenza di liquidita' e per preservare la continuita' dell'attivita' economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilita' delle stesse al momento dell'emergenza, purche' non in condizioni di difficolta' alla data del 31 dicembre 2019, individua come prioritarie le misure di cui alla presente legge.

Art. 2
(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonche' dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.

2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresi' alle attivita' di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.

3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Il contributo e' altresi' riconosciuto ai soggetti che svolgono attivita' stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019. Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.

5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:

a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.

7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresi' riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.

8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.

9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando priorita' alle istanze:

a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);

b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;

c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.

10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societa' in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..

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Note all'art. 2:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 23 giugno 2020, n. 15. Vedi il testo originale.

     Vedi, anche, l'art. 20, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 25.

     Per il rifinanziamento del presente articolo per l'anno 2020, vedi l'art. 3, L.R. 23 novembre 2020, n. 33.

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Art. 3
(Contributi e indennizzi)

1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attivita' sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.

2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario e' di euro 3.000,00 complessivi e non puo' superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtu' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.

3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attivita' nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, e' concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattivita'.

4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.

5. La Regione, per le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresi' a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalita' pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attivita' non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso da marzo ad agosto 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attivita' in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo e' concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.

7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalita' e i requisiti descritti al comma 8.

8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con priorita' per i redditi piu' bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:

a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

b) certificato ISEE;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.

9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.

10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predispone una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, e' predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:

a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;

b) importi dei contributi gia' erogati e da erogare;

c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.

12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 e' realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.

13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni, agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attivita' non economica.

14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al 31 dicembre 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.

15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.

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Note all'art. 3:

     Articolo gia' modificato dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 16 e poi cosi' modificato dall'art. 19, comma 21, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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Art. 4
(Contributi per la gestione della messa in sicurezza di beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo)

1. Per le finalita' di cui alla presente legge, viene concesso esclusivamente in favore delle associazioni, cooperative senza scopo di lucro, che hanno in concessione o in gestione siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo, un contributo a fondo perduto stabilito in euro 2.000,00 da destinare alla copertura dei costi per la gestione e la messa in sicurezza dei siti in concessione.

2. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' attuative per la predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, riservando l'accesso allo stesso alle associazioni e cooperative.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 40.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato ''Contributo ad associazioni, cooperative concessionarie di siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della Regione Abruzzo'' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 05 ''Interventi riserve naturalistiche'', Titolo 1, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato ''Contributo ad associazioni, cooperative concessionarie di siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della Regione Abruzzo'', per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie", Titolo 1, per euro 40.000,00.

Art. 5
(Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

[1. Al fine di sostenere l'attivita' degli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, eroga un contributo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 a favore degli Enti locali finalizzato all'elargizione di una premialita' una tantum per il servizio prestato dagli Agenti nel periodo di emergenza sanitaria indicato nel DPCM 31 gennaio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli Enti locali proporzionalmente al numero degli Agenti di Polizia locale in servizio.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.]

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Note all'art. 5:

     Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 25.

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Art. 6
(Contributo per l'acquisto di beni di prima necessita')

1. La dotazione finanziaria del contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2020, e' incrementata di un ulteriore stanziamento pari a euro 7.000.000,00 destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dell'emergenza Covid-19 che siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 193/2020.

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 7.000.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge, come previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020).

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Note all'art. 6:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16. Vedi il testo originale.

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Art. 7
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020 e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per contribuire alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, e' istituito un fondo di solidarieta', quantificato in euro 1.000.000,00, da erogare in base al numero di abitanti correlati al numero dei contagiati, con particolare attenzione ai Comuni definiti zona rossa. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.000.000,00.".

Art. 8
(Fondo per il finanziamento dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020, e' istituito, per l'anno 2020, un fondo quantificato in euro 3.000.000,00.

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede agli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1, ripartendo il fondo tra i soggetti beneficiari.

3. Nell'ambito della quota destinata alle societa' ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), e' ammessa anche la copertura dei costi sostenuti dalle predette societa' ed associazioni per l'iscrizione delle rispettive squadre o tesserati nei relativi campionati regionali o interregionali di appartenenza, riferiti alla corrente stagione 2019/2020.

4. Gli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora ne sussistano i presupposti.

6. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020, dopo le parole "Fondo Unico per lo Spettacolo" sono inserite le seguenti: ", dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo".

Art. 9
(Disposizioni per le Aziende di Servizi alla Persona - ASP)

1. Per l'anno 2020, la Regione adotta misure straordinarie di sostegno alle attivita' poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)). Tali attivita' devono riferirsi alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020), confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale.

2. In attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attivita' gia' poste in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, nonche' per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali:

a) acquisto di dispositivi di protezione individuale;

b) spese di personale;

c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;

d) acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;

e) attivita' ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;

f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;

g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19.

3. Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 a sostegno delle spese descritte al comma 2 e' stabilito in euro 3.000.000,00. Le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private.

4. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalita' di cui al comma 1.

5. Gli oneri di cui al comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 2 della l.r. 9/2020, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.".

Art. 10
(Disposizioni per l'occupazione e di attuazione)

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 garantiscono per le annualita' 2020 e 2021 un livello occupazionale pari al 70% di quello gia' esistente nell'anno 2019.

2. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono alternativi e non cumulabili tra loro.

3. La Regione Abruzzo promuove politiche del lavoro a sostegno delle Societa' ovvero gruppi di Societa' ex articolo 2359 c.c. di rilevanza strategica per la tenuta economica e occupazionale della Regione, aventi una o piu' sedi operative in Abruzzo.

4. Le Aziende di cui al comma 3 vengono qualificate tali in ragione:

a) del valore della produzione, riconducibile alle unita' che operano nella Regione, che deve essere superiore a 250.000.000,00 euro/anno riferito all'ultimo esercizio finanziario;

b) del valore delle esportazioni superiore al 50% del fatturato;

c) dell'organico aziendale, per impresa ovvero gruppo di imprese, non inferiore a 500 dipendenti impiegati nell'ambito del territorio regionale.

5. Le politiche del lavoro di cui al presente articolo - fermi restando i presupposti indicati al comma 4 che devono essere concorrenti - saranno rivolte al sostegno delle imprese/gruppi di imprese che, successivamente alla ripresa delle attivita', come consentita dal DPCM del 26 aprile 2020, subiscono perdite consistenti della produzione e del fatturato, tali da determinare significativi esuberi di manodopera. Al fine di contenere i licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la Regione predispone specifici interventi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali, adottando strumenti di premialita' per le imprese e/o gruppi di imprese. Sono, inoltre, promossi progetti di politiche attive del lavoro che prevedano il ricorso ad attivita' di formazione, anche on line, volte alla riqualificazione delle maestranze; ulteriori interventi sono riconosciuti per le attivita' di tutela della salute dei lavoratori, di assistenza medica supplementare agli obblighi di legge, di progetti atti a favorire la conciliazione vita-lavoro.

Art. 11
(Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, la Regione, anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti locali e di altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, ad adesione volontaria, per lo scambio di beni e servizi tra imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

Art. 12
(Norme per il sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019)

1. In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione dell'infezione da Covid-19, la Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 291 del 12.12.2019), interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i. e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti dalla stessa previsti.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi: per spese inerenti agli interventi che abbiano la finalita' di garantire le misure di sicurezza e distanziamento interpersonale in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione dell'infezione da Covid-19; nonche' sono finalizzati al finanziamento dei costi straordinari di gestione inerenti l'effettuazione di interventi urgenti di protezione dei complessi balneari (posizionamento di massi a protezione immobili e arenili), opere di consolidamento, ripristino e recupero delle strutture balneari danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2019.

4. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 25 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.

6. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa per l'importo massimo di euro 1.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020.

Art. 13
(Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle attivita' legate al turismo montano e la prevenzione sanitaria nella fruizione di aree di accoglienza, rifugi, centri visita, aree e parchi attrezzati ricadenti nei comuni montani e nelle aree protette, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni) la Regione eroga per l'anno 2020, ai Comuni e agli Enti Parco nazionali e regionali in cui ricadono le predette strutture, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei Dipartimenti competenti in materia di Parchi e Riserve Naturali e Aree Interne, contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, nonche' l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico.

2. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e' definito in complessivi euro 1.500.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nelle aree montane", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del Bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 1.500.000,00 si provvede nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione Abruzzo riconosce il complesso delle Grotte di Stiffe, sito nel Comune di San Demetrio ne' Vestini (Aq), patrimonio di interesse turistico regionale.

Art. 14
(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.

2. [COMMA ABROGATO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, L.R. 11 DICEMBRE 2020, N. 39 (COME SOSTITUITO - DETTO ART. 7 - DALL'ART. 16, COMMA 1, L.R. 28 MAGGIO 2021, N. 13)]

3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni) e' definito in complessivi euro 2.050.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 2.050.000,00 si provvede:

a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;

b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;

c) per euro 1.600.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 2, COMMA 3, L.R. 6 NOVEMBRE 2020, N. 31].

 3-bis. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme di cui ai precedenti commi ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate.

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Note all'art. 14:

     Articolo gia' modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 6 novembre 2020, n. 31, dall'art. 2, comma 3-bis, L.R. 6 novembre 2020, n. 31 (ivi introdotto dall'art. 19, comma 10, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1), dall'art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), c), d), e), L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 (ivi introdotto dall'art. 15, comma 6, L.R. 18 maggio 2021, n. 10), poi cosi' modificato dall'articolo 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2020, n. 39 (come sostituito - detto art. 7 - dall'art. 16, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13). Vedi il testo originale.

     Riduzioni dell'autorizzazione legislativa di spesa per l'esercizio 2020 relativa al comma 3, lett. c) sono state disposte dall'art. 4, comma 16, lett. a) e dall'art. 7, comma 3, L.R. 11 dicembre 2020, n. 39.

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Art. 15
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2019)

1. Per assicurare i servizi di accoglienza turistica all'interno dei "Trabocchi" della costa abruzzese, soprattutto visto il grave stato di crisi del settore conseguente all'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni sanitarie di prevenzione del virus, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti ''caliscendi'' o ''bilancini'', della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)), la parola "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".

Art. 16
(Norme per il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)

1. In considerazione dell'incremento delle attivita' correlate alla gestione della committenza per far fronte all'emergenza Covid-19 e le correlate maggiori spese obbligatorie, e' incrementato, per l'annualita' 2020, lo stanziamento per il finanziamento ordinario dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza di euro 600.000,00.

2. La copertura finanziaria relativa all'onere di cui al comma 1 e' assicurata con la riprogrammazione, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dei fondi relativi al PAR-FSC Abruzzo 2014-2020, gia' operata con la deliberazione della Giunta regionale n. 648/2020.

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Note all'art. 16:

     Il comma 2 e' stato cosi' sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 8. Vedi il testo originale.

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Art. 17
(SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi alle ATER per la compartecipazione)

1. Al fine di consentire alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionali (ATER) di incidere positivamente sulla qualita' e sul valore degli immobili di proprieta', sia sotto il profilo sismico che sotto il profilo energetico ed azionare iniziative preliminari (attestazione classe attuale di rischio sismico/energetico degli immobili, redazione di piani economici finanziari per la sostenibilita' degli interventi, indagini specialistiche, ecc.) per l'avvio di procedure tecnico/amministrative confluenti nel SISMABONUS e/o ECOBONUS di cui al D.M. 24 febbraio 2020, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e successivo Decreto Milleproroghe e per la copertura delle spese di funzionamento, e' istituito, per l'anno 2020, un fondo quantificato in euro 1.500.000,00 a favore delle medesime aziende.

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalita' di cui al comma 1.

3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento a favore delle ATER regionali per l'attivazione di iniziative Sismabonus e/o Ecobonus".

4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 1.500.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento a favore delle ATER regionali per l'attivazione di iniziative Sismabonus e/o Ecobonus", per euro 1.500.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.500.000,00.

[4-bis. Al fine di sostenere l'Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica regionale di Teramo del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilita' degli alloggi a seguito del sisma 2016, e' riconosciuto all'ATER medesima un contributo per la copertura di spese di funzionamento pari all'importo delle residue risorse di cui al comma 1, non liquidabili per mancanza di richieste di utilizzo, per gli interventi di cui al comma 1, da parte delle ATER beneficiarie.]

[4-ter. Alla spesa di cui al comma 4-bis, determinata in euro 375.823,20, si provvede mediante utilizzo delle somme residue non liquidabili allocate sul capitolo di spesa 151579, art. 1, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio regionale 2021 - 2023, esercizio 2021.]

[4-quater. Il contributo di cui al comma 4-bis e' liquidato dalla Struttura regionale competente per materia.]

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Note all'art. 17:

     I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 17.

     Il comma 1 e' stato cosi' modificato dall'art. 2, comma 1 lett a), L.R. 27 ottobre 2021, n. 18. Vedi il testo originale.

     I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett b) L.R.27 ottobre 2021, n. 18.

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Art. 18
(Finanziamento borse di studio)

1. In osservanza dell'articolo 34 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo, e' obiettivo del sistema regionale del diritto allo studio universitario il finanziamento integrale delle borse di studio in favore degli studenti aventi diritto e risultati idonei nelle graduatorie di reddito/merito per l'anno accademico 2019/2020 predisposte dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti-Pescara, di L'Aquila e di Teramo, per complessivi euro 3.126.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 3.126.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidita' determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.

2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:

a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;

b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le societa' contemporanee;

c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;

d) l'attivita' informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;

e) il contrasto alla crisi di liquidita' delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;

f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;

g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

h) la salvaguardia delle professionalita' operanti all'interno delle imprese.

3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attivita':

a) emittenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;

b) emittenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;

d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.

4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:

a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;

b) svolgono la propria attivita' in conformita' alle norme vigenti;

c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;

d) hanno una carenza o indisponibilita' di liquidita' a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.

5. I contributi di cui al presente articolo:

a) non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;

b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:

a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00;

b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;

c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;

d) alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.

7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).

8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri: 

a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;

b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;

c) entita' delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.

9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi puo' essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..

10. Ogni impresa puo' presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziate per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo e' commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.

12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.

13. I fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.

14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.

15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.

16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca da' luogo al recupero delle somme eventualmente gia' percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorita' competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.

17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni.

18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.

19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della Regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualita' 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 440.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018" per euro 120.000,00.

d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della Regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione".

20. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

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Note all'art. 19:

     Articolo cosi' sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16. Vedi il testo originale.

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Art. 19-bis
(Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali)

1. Al fine di sostenere le imprese produttive e le attivita' commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall'attuazione dell'articolo 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com. Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l'acquisto di prodotti regionali.

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Note all'art. 19-bis:

     Articolo inserito dall'art.12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2020, n. 38.

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Art. 20
(Integrazione alla l.r. 53/2017)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d'Abruzzo) e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis
(Istituzione Fondazione Film Commission d'Abruzzo)
1. La Regione, in attuazione delle presente legge, istituisce la Fondazione Film Commission d'Abruzzo, promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo mediante l'istituzione di un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Possono aderire alla Fondazione Film Commission d'Abruzzo altri Enti locali, nonche' le Camere di Commercio, gli Organismi imprenditoriali e associativi, le Fondazioni bancarie ed altri soggetti privati.
2. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo realizza tutti gli interventi necessari all'attuazione delle linee programmatiche individuate dalla Film Commission d'Abruzzo, anche concedendo, nei limiti fissati dalla legislazione europea, nazionale e regionale, contributi di natura economica.
3. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo offre sostegno alle iniziative del settore cinematografico, televisivo, teatrale, musicale e letterario in Abruzzo, nonche' allo studio e alla ricerca negli stessi settori, di concerto con le Istituzioni universitarie.
4. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo indirizza e coordina interventi necessari alla produzione, alla circuitazione degli eventi e alla promozione degli stessi, oltre che quelli funzionali alla formazione del pubblico, anche favorendo la piu' ampia partecipazione dei fruitori. Promuove e sostiene festival di musica e letteratura, rassegne cinematografiche e teatrali che possano costituire eventi attrattivi idonei ad incrementare le potenzialita' turistiche del territorio nazionale.
5. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo assicura la tutela e la conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, anche incentivando la formazione, lo studio e lo sviluppo delle arti e delle tecniche cinematografiche ed audiovisive, in ragione dei loro valori culturali, formativi e professionali. Inoltre offre servizi di supporto, sostegno e facilitazione logistica ed organizzativa durante la realizzazione dei processi produttivi.".

2. Ai fini dell'istituzione della Fondazione Film Commission d'Abruzzo la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, individua modalita' e criteri costitutivi.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attivita' Fondazione Film Commission d'Abruzzo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

4. La spesa di cui al comma 3 pari a euro 100.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21
(Rifinanziamento della l.r. 42/2016)

1. E' rifinanziata per l'anno 2020 la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) per l'importo di euro 70.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 70.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
(Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziari)

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Lavoro, eroga ai 103 tirocinanti degli uffici giudiziari che hanno partecipato al percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualificazione di "Operatore per la gestione degli archivi amministrativi giudiziari" di cui alla determinazione dirigenziale n. DPG011/919 del 16/09/2019, un bonus mensile pari a euro 600,00 per i mesi di marzo e aprile.

2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 125.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23
(Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici nella provincia di Chieti)

1. Con la finalita' di incrementare il turismo ciclopedonale di almeno il 25%, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi cicloturistici di collegamento tra la "Via Verde - Costa dei trabocchi" e le zone interne, per circa 320 km, su 6 percorsi attualmente tracciati all'interno della provincia di Chieti, nell'ambito dello studio "Ricucire! Territorio ciclabile" del GAL Costa dei Trabocchi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione concede un contributo pari ad euro 200.000,00.

3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce termini e modalita' per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Gli oneri previsti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 200.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Note all'art. 23:

     Una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa per l'esercizio 2020 relativa al comma 4 e' stata disposta dall'art. 4, comma 16, lett. b), L.R. 11 dicembre 2020, n. 39.

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Art. 24
(Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilita' sostenibile)

1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione sostiene la mobilita' privata basata su mezzi sostenibili a ridotto ingombro, adatti a garantire nell'attuale fase emergenziale il distanziamento sociale, considerate le attuali problematiche di sicurezza inerenti l'utilizzo del trasporto pubblico.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione, per il tramite delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di infrastrutture e trasporti, concede un contributo fino al 50% del costo sostenuto, con un massimo di euro 300,00, ad ogni richiedente per l'acquisto di mezzi idonei alla mobilita' sostenibile, quali a titolo di esempio bici, e-bike o monopattini elettrici a favore dei cittadini residenti in comuni non capoluogo di provincia e con numero di abitanti inferiore a 50.000 e superiore a 10.000.

3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce termini e modalita' per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 300.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(Sostegno al Centro Turistico del Gran Sasso)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per l'esercizio 2020, e' autorizzato ad erogare il contributo pari a euro 270.000,00 in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei mancati ricavi del Centro Turistico del Gran Sasso, conseguenti e per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. La spesa di cui al presente articolo pari a euro 270.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26
(Contributo alla societa' di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, in favore della societa' di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A. e' concesso un contributo pari ad euro 800.000,00, per l'annualita' 2020, per fare fronte alle minori entrate/maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 800.000,00, trova copertura per euro 300.000,00 nell'ambito della disponibilita' di cui al Capitolo di spesa 242422.3, istituito nell'ambito di Missione 10, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 04 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, e per euro 500.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

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Note all'art. 26:

     Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 6 novembre 2020, n. 31. Vedi il testo originale.

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Art. 27
(Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse)

1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti regionali, e' istituito un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di euro 240.000,00, per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il riparto del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente e dei giorni di chiusura.

3. Per le finalita' di cui all'articolo 1, alle micro-imprese, anche agricole, aventi sede operativa nelle zone rosse, dichiarate sulla base di provvedimenti regionali, la Giunta regionale concede altresi' contributi a fondo perduto quali aiuti nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Il contributo una tantum e' concesso nella misura massima di euro 2.000,00 per ciascuna delle micro-imprese richiedenti, nelle modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del comma 3.

5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 avviene fino alla concorrenza del fondo appositamente costituito con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.260.000,00.

6. La Regione sostiene altresi', con un fondo complessivo di euro 200.000,00, le micro-imprese i cui titolari sono residenti nei comuni zona rossa che, pur essendo escluse dalle restrizioni imposte dalle disposizioni statali di contenimento del rischio di diffusione della malattia respiratoria Covid-19, hanno dovuto sospendere l'attivita' per l'impossibilita' dei titolari di raggiungere le sedi aziendali. Il contributo e' concesso nella misura massima di euro 2.000,00 per ciascuna delle micro-imprese richiedenti, nelle modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del comma 3.

7. I contributi di cui ai commi 4 e 6 sono cumulabili con altre misure regionali e nazionali.

8. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 1.700.000,00, e' assicurata nella maniera che segue:

a) euro 1.500.000,00, nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) euro 200.000,00 prelevando la somma nella parte Spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1.

Art. 28
(Integrazioni alla l.r. 4/2012)

1. All'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le strutture regionali competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, adeguano le concessioni in atto e quelle da rinnovare a quanto previsto dal comma 1 in materia di usi plurimi delle acque, escluse quelle destinate ad uso potabile.
1-ter. Il mancato adeguamento ai sensi del comma 1-bis costituisce comportamento rilevante ai fini della valutazione della performance.".

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificati in euro 19.366.371,00, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, attraverso la riprogrammazione dei fondi relativi al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 9/2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa d'investimento di risposta al Coronavirus - CRII.

2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti previsti al comma 1, nei termini dallo stesso stabiliti, finalizzando la quota complessiva di euro 19.366.371,00 per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. L'utilizzo delle risorse e' subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.

3. Per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono anche destinate le eventuali somme rinvenienti, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 109, comma 1-ter e nell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cosi' come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del rendiconto e della eventuale quantificazione delle somme di cui al comma 3, procede entro 30 giorni [dall'approvazione della legge del rendiconto 2019], nei limiti di 10 milioni di euro con riferimento alle eventuali somme rinvenienti dalle operazioni di cui all'articolo 109, comma 1-ter ed euro 10 milioni per quelle eventualmente derivanti da attivita' di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del d.l. 18/2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con apposita variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del d.l. 18/2020 cosi' come convertito con legge 27/2020.

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Note all'art. 29:

     Articolo gia' modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 16 e poi cosi' modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a), b), c), L.R. 23 aprile 2021, n. 8. Vedi il testo originale.

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Art. 30
(Clausola di salvaguardia)

1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9, comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27, comma 8, lettera a), per le finalita' ivi indicate, e' subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. L'autorizzazione delle relative spese e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

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Note all'art. 30:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), b), L.R. 9 luglio 2020, n. 16. Vedi il testo originale.

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Art. 31
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).