L.R. 23 giugno 2020, n. 15
Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 28/3 del 26 maggio 2020, pubblicata nel BURA 26 giugno 2020, n. 94 Speciale ed entrata in vigore il 27 giugno 2020)
Testo
vigente |
||
Art. 9
(Strutture e autorizzazione)
1. La certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica e' una certificazione medico-legale e pertanto le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologi e organizzativi, in:
a) Centri di primo livello;
b) Centri di secondo livello;
c) Centri di terzo livello.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al comma 1 seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 32/2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le strutture di Medicina dello Sport, di cui al comma 1, sono tenute al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici definiti nel manuale di cui all'allegato 1 della DGR 01.07.2008, n. 591/P (Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonche' delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e successive modificazioni.
4. Eventuali modificazioni o integrazioni della vigente normativa nazionale circa le indagini clinico-strumentali e relative metodiche previste per le diverse discipline sportive comporteranno parallelo ed automatico adeguamento della dotazione strumentale, che dovra' avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della specifica deliberazione disposta a livello regionale.
5. In fase di prima applicazione della presente legge e' previsto un centro di primo livello di norma ogni 10.000 (diecimila) residenti nella regione, dando priorita' in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parita' di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture. Con le stesse modalita', e' previsto un centro di secondo livello ogni 60.000 (sessantamila) residenti, di cui almeno uno pubblico, per ogni Azienda sanitaria presente in regione.
6. I Centri di terzo livello devono appartenere al Sistema Sanitario nazionale e possono attuare convenzioni con le Universita'. E' consentita l'istituzione di un centro di terzo livello in ogni Azienda sanitaria della Regione. Nei Centri di terzo livello viene garantita:
a) la tutela sanitaria delle attivita' sportive, espletata nella globalita' e per tutti gli sport;
b) l'attivita' diagnostica cardiovascolare non invasiva completa;
c) l'attivita' diagnostico-terapeutica e di indirizzo all'attivita' fisico-motoria di soggetti portatori di patologie invalidanti o di fattori di rischio per malattie cardiovascolari;
d) l'attivita' di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria;
e) la valutazione fisiologica e biomeccanica del lavoro muscolare e ortopedica;
f) l'attivita' formativa, di didattica e/o tutorato in materia di Medicina dello Sport e Psicologia dello Sport;
f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;
g) l'attivita' di ricerca e di produzione scientifica in ambito di medicina sportiva;
h) una documentata attivita' d'informazione e di educazione sanitaria.
7. Il riconoscimento del livello dei singoli Centri di terzo livello viene deliberato dalla Giunta regionale su proposta del Componente del Settore Sanita' previa domanda dei legali rappresentanti degli stessi, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.
8. La Giunta regionale, nel rispetto delle proprie prerogative, provvede altresi':
a) ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di Medicina dello Sport;
b) a definire e aggiornare i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione e accreditamento;
c) a rendere, tramite il competente dipartimento, il parere di compatibilita' di natura programmatoria.
9. Presso l'Assessorato regionale alla Sanita' e' istituito l'Albo delle Strutture Sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneita' alla pratica sportiva ed altresi' e' istituito l'elenco di cui all'articolo 6.
_________________
Note all'art. 9:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 17, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
_____________________________________