L.R. 9 luglio 2020, n. 16
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 30/1 del 23 giugno 2020, pubblicata nel BURA 15 luglio 2020, n. 104 Speciale ed entrata in vigore il 16 luglio 2020)
Testo
vigente |
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CAPO II
Art. 13
(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2020)
1. L'articolo 19 della l.r. 10/2020 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19
(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)
1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidita' determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.
2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:
a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;
b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le societa' contemporanee;
c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;
d) l'attivita' informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;
e) il contrasto alla crisi di liquidita' delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;
f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;
g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
h) la salvaguardia delle professionalita' operanti all'interno delle imprese.
3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attivita':
a) emittenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
b) emittenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;
d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.
4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:
a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;
b) svolgono la propria attivita' in conformita' alle norme vigenti;
c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;
d) hanno una carenza o indisponibilita' di liquidita' a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.
5. I contributi di cui al presente articolo:
a) non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:
a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00;
b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;
c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;
d) alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.
7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).
8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri:
a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;
b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
c) entita' delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi puo' essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..
10. Ogni impresa puo' presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziate per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo e' commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.
12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.
13. I fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.
14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.
15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.
16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca da' luogo al recupero delle somme eventualmente gia' percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorita' competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.
17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni.
18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.
19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della Regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualita' 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 440.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00;
c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018" per euro 120.000,00.
d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della Regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione".
20. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.".