L.R. 9 luglio 2020, n. 17
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 30/2 del 23 giugno 2020, pubblicata nel BURA 15 luglio 2020, n. 104 Speciale ed entrata in vigore il 16 luglio 2020)
Testo
vigente |
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Art. 1
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2008)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo) le parole "la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura")" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, e' prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano
specifici paesaggi rurali. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che, nell'ambito di specifici
paesaggi, svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare.".
3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 le parole "la Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
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Note all'art. 1:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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