L.R. 31 luglio 2020, n. 20
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/10 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 5 agosto 2020, n. 114 Speciale ed entrata in vigore il 6 agosto 2020)
Testo
vigente |
||
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 39-ter nella l.r. 2/2018)
1. Dopo l'articolo
39-bis della l.r. 2/2018, e' inserito il seguente:
"Art. 39-ter
(Disposizioni connesse all'epidemia da Covid-19)
1. Per il solo anno 2020, in
via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, le
domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II possono essere presentate
entro il 31 ottobre 2020.
2. Per l'anno 2021, riguardante le domande pervenute
nel 2020, la ripartizione di cui all'articolo 27 e' cosi' modificata:
a) la
somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui
destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) e' pari al
2% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio;
b) la somma da
destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono
quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) e' pari al 36% della
disponibilita' del relativo capitolo di bilancio;
c) la somma da destinare agli
interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli
indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) e' pari al 12% della disponibilita'
del relativo capitolo di bilancio;
d) la somma da destinare agli interventi di
cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo
3, comma 1, lettera d) e' pari al 4% della disponibilita' del relativo capitolo
di bilancio;
e) la somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10,
11 e 12, il cui destinatario e' quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera
e) e' pari al 3% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio;
f) la
somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e'
pari al 5 % della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio;
g) la
somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b),
i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e'
pari all'8 % della disponibilita' di bilancio;
h) la somma da destinare agli
interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono
quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari al 10% della
disponibilita' di bilancio;
i) la somma da destinare agli interventi di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati
all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari all'1% della disponibilita' del
relativo capitolo di bilancio;
j) la somma da destinare agli interventi di cui
all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1,
lettera g) e' pari al 2% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio;
k) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui
competenza e' riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport, e' pari all'1% della disponibilita' del relativo
capitolo di bilancio;
l) la somma da destinare agli interventi di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario e' il Comitato
regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato
all'articolo 3, comma 1, lettera h) e' pari al 13% della disponibilita' del
relativo capitolo di bilancio;
m) la somma da destinare agli interventi di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario e' il Comitato
regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3,
comma 1, lettera h) e' pari al 3% della disponibilita' del relativo capitolo di
bilancio.
3. Qualora le richieste pervenute, per uno o piu' degli interventi
contemplati dal presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle
provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere
destinate ad incrementare la percentuale assegnata agli altri interventi, con
apposita deliberazione della Giunta regionale.".