L.R. 31 luglio 2020, n. 20
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/10 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 5 agosto 2020, n. 114 Speciale ed entrata in vigore il 6 agosto 2020)
Testo
vigente |
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Art. 3
(Disposizioni
finanziarie relative all'articolo 2)
1. Per le attivita' di cui al Titolo I della l.r. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 e' incrementata, per l'anno 2020, per ulteriori euro 250.000,00.
2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata per euro 250.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).
3. A tal fine e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
a) in aumento parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91502 per euro 250.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 250.000,00.
4. Per le attivita' di cui al Titolo I della l.r. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 e' incrementata, per l'anno 2021, per ulteriori euro 500.000,00.
5. A tal fine e' apportata la seguente variazione per competenza al bilancio di previsione regionale 2020-2022, esercizio 2021:
a) in aumento parte spesa: Missione 6, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91502 per euro 500.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 500.000,00.