Intera legge

L.R. 5 agosto 2020, n. 21

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/3 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 7 agosto 2020, n. 117 Speciale ed entrata in vigore l'8 agosto 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 19, COMMA 2, L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1] con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81545, denominato "Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18.12.2009, n. 31" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07.

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Note all'art. 5:

     Il comma 1 e' stato cosi' modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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