Intera legge

L.R. 5 agosto 2020, n. 24

Norme in materia di turismo itinerante.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/2 del 15 luglio 2020, pubblicata nel BURA 7 agosto 2020, n. 117 Speciale ed entrata in vigore l'8 agosto 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 2
(Aree di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;

e) toponomastica della citta';

f) zona free Wi-Fi;

g) colonnine per la ricarica elettrica;

h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.

3. L'area di sosta e' localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed e' recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.

4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area e' indicata con apposito segnale stradale.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non puo' superare le settantadue ore consecutive.

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Note all'art. 2:

     Il comma 3 e' stato cosi' sostituito dall'art. 19, comma 3, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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