Intera legge

L.R. 11 agosto 2020, n. 25

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/2 del 5 agosto 2020, pubblicata nel BURA 12 agosto 2020, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 13 agosto 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 13/08/2020)

 
   

CAPO II
Ulteriori disposizioni

 
Art. 8
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A decorrere dall'annualita' 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.".