L.R. 12 agosto 2020, n. 28
Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/4 del 5 agosto 2020, pubblicata nel BURA 12 agosto 2020, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 13 agosto 2020)
Testo
vigente |
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Art. 5
(Attivita' di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti)
1. Nel caso in cui le attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, quali:
a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialita' tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari [con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 19, COMMA 6, LETT. A), L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1];
b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con d.m. 350/1999 con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi;
c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
e) nel caso in cui l'abbinamento abbia ad oggetto prodotti agroalimentari freddi puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.
2. Dall'attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attivita' che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
3. Allo scopo di promuovere le tipicita' delle produzioni abruzzesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al d.m. 12 marzo 2019 e del divieto di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese.
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Note all'art. 5:
Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a) e b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
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