Intera legge

L.R. 12 agosto 2020, n. 28

Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/4 del 5 agosto 2020, pubblicata nel BURA 12 agosto 2020, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 13 agosto 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 9
(Sospensione e revoca dell'attivita')

1. Qualora vengano meno uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita', il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 19, COMMA 6, LETT. C), L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1]. 

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attivita' e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.

3. L'attivita' e' altresi' revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attivita' stessa.

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Note all'art. 9:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 6, lett. c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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