L.R. 13 ottobre 2020, n. 29
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 34/2 del 29 settembre 2020, pubblicata nel BURA 16 ottobre 2020, n. 160 Speciale ed entrata in vigore il 17 ottobre 2020)
Testo
vigente |
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CAPO II
Ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia
Art. 18
(Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico)
1. Al fine di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico esistente, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)").
2. Al fine di valorizzare il patrimonio pubblico, per gli immobili pubblici oggetto di alienazione e' [PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 19, COMMA 7, LETT. A), L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1] consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2012 e successive modifiche e dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001.
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Note all'art. 18:
Con delibera del 10 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il comma 1 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione.
Il comma 2 e' stato cosi' modificato dall'art. 19, comma 7, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.
Con sentenza n. 92 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale del comma 2, promosse in riferimento all'art. 9 e all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
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