Intera legge

L.R. 13 ottobre 2020, n. 29

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 34/2 del 29 settembre 2020, pubblicata nel BURA 16 ottobre 2020, n. 160 Speciale ed entrata in vigore il 17 ottobre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 24/04/2021)

 
   

CAPO II
Ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

 
Art. 23
(Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009)

1. I comuni abruzzesi delle aree del cratere sismico 2009, nell'ambito della propria potesta' pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, nel rispetto dei limiti e parametri di cui al D.M. 1444/1968, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L'adeguamento in deroga e' escluso nelle aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Per gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 18/1983.

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Note all'art. 23:

     Con delibera del 10 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il presente articolo per violazione dell'art. 9  e dell'art. 117, commi secondo, lettera  s), e terzo della Costituzione.

     Il presente articolo, gia' modificato dall'art. 19, comma 7, lett. b), nn. 1) e 2), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, e' stato poi cosi' modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 8. Vedi il testo originale.

     Con successiva delibera del 31 gennaio 2022, il Consiglio dei ministri, alla luce delle predette modifiche, ha ritenuto superati i rilievi precedentemente sollevati ed essere venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale, limitatamente al comma 1 del presente articolo.

     Con sentenza n. 92 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo con riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale del comma 1, promosse in riferimento all'art. 9 e all'art. 117, secondo comma, lettera  s), e terzo comma della Costituzione.

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