Intera legge

L.R. 6 novembre 2020, n. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 35/1 del 20 ottobre 2020, pubblicata nel BURA 6 novembre 2020, n. 174 Speciale ed entrata in vigore il 7 novembre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Allegato 1
Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge

 
Ambito di applicazione dei controlli

Le attivita' di controllo sono quelle svolte tramite visite di controllo in loco e/o accertamenti amministrativi sulle aziende, cui si applicano le disposizioni della Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE e le conseguenti regole definite nei programmi d'azione regionali per le zone vulnerabili ai nitrati e nelle linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati.

 
Situazioni riscontrabili nel controllo e loro gravita'

In relazione al contenuto della norma richiamata e' pertanto necessario fornire indicazioni di maggior dettaglio in ordine alle diverse situazioni riscontrabili in fase di controllo.

A tale scopo nelle tabelle 1, 2, 3 di seguito riportate, sono individuate le tipologie di fattispecie suddivise in inosservanze agli adempimenti amministrativi (tabella 1), agli adempienti riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 2) ed agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di effluenti di allevamento, acque reflue, digestato (tabella 3).

A fianco di ciascuna fattispecie individuata e' indicata anche la ponderazione relativa alla gravita' attribuibile alla medesima mediante un sistema di valutazione di tipo:

- A = alta gravita';

- M = media gravita';

- B = bassa gravita'.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravita', unitamente agli altri elementi di valutazione, cosi' come previsti dall'articolo 11 della legge 689/1981.

 
Pagamento in misura ridotta

[SEZIONE ABROGATA DALL'ART. 29, COMMA 8, LETT. B), L.R. 20 GENNAIO 2021, N. 1].

 
Reiterazione

La reiterazione delle violazioni individuate nelle fattispecie di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 comporta, ai sensi dell'articolo 3, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia.

Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge 689/1981. A tal fine, sono considerate della stessa indole le violazioni riconducibili alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle Tabelle 1, 2 e 3.

 
Tabella 1
Elenco delle inosservanze agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da euro 200,00 a euro 2.000,00)
 

N.

Fattispecie di violazione

Gravita'

1

Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) oltre i termini previsti dalla disciplina regionale di utilizzazione agronomica per le aree non ricomprese in zone vulnerabili da nitrati e comunque entro stessa campagna agraria.

B

2

Mancata e/o incompleta compilazione del registro dei fertilizzanti e delle utilizzazioni.

M

3

Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti zootecnici, digestato, acque reflue.

M

4

Presentazione incompleta o difforme della comunicazione o del PUA a valere per le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

M

5

Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del PUA oltre i termini previsti dal programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e comunque entro il termine della stessa campagna agraria.

M

6

Assenza di contratti in caso di cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici, del digestato, delle acque reflue.

A

7

Mancato aggiornamento annuale della comunicazione o del PUA.

A

8

Mancata presentazione della comunicazione annuale o del PUA.

A

 
Tabella 2
Elenco delle inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da euro 400,00 a euro 4.000,00)
 

N.

Fattispecie di violazione

Gravita'

1

Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale.

M

2

Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica - Modalita' di spandimento.

M

3

Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni.

M

4

Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici, in aree non vulnerabili, e dei 170/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici in aree vulnerabili.

M

5

Superamento degli indici PUA del bilancio dell'azoto e/o superamento delle esigenze delle colture praticate.

A

6

Mancato rispetto dei divieti e delle modalita' di distribuzione dell'effluente zootecnico con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee.

A

 
Tabella 3
Elenco delle inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ed accumulo temporaneo di cui all'articolo 3 della presente legge - (Sanzione amministrativa prevista da euro 700,00 a euro 7.000,00)
 

N.

Fattispecie di violazione

Gravita'

1

Mancato rispetto della pratica dell'accumulo temporaneo in riferimento a localizzazione, durata e/o caratteristiche.

B

2

Assenza di stoccaggi differenziati ove sussiste produzione di digestato.

M

3

Insufficiente capacita' di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione e delle caratteristiche aziendali ed in funzione del periodo di fermo invernale.

M

4

Assenza di strutture di stoccaggio.

A

 

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Note all'allegato 1:

    La sezione "Pagamento in misura ridotta" e' stata abrogata dall'art. 19, comma 8, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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