Intera legge

L.R. 6 novembre 2020, n. 30

Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 35/1 del 20 ottobre 2020, pubblicata nel BURA 6 novembre 2020, n. 174 Speciale ed entrata in vigore il 7 novembre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 4
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 136 del d.lgs. 152/2006.

1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020";

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

_________________

Note all'art. 4:

     Il comma 1-bis e' stato aggiunto dall'art. 19, comma 9, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

_____________________________________