L.R. 20 novembre 2020, n. 32
Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 37/1 del 5 novembre 2020, pubblicata nel BURA 25 novembre 2020, n. 187 Speciale ed entrata in vigore il 26 novembre 2020)
Testo
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Art. 5
(Contributi per gli esercenti attivita' identificate dal codice ATECO 74.20.19 e
74.20.20)
1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attivita' fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attivita' collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attivita' pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1o aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
2. I criteri e le modalita' per il riparto e l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3-bis. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, per le finalita' ivi indicate, e' subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse assegnate e l'autorizzazione della relativa spesa e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.
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Note all'art. 5:
Articolo gia' modificato dall'art. 19, comma 11, lett. a), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 e poi cosi' modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3. Vedi il testo originale.
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