Intera legge

L.R. 20 novembre 2020, n. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 37/1 del 5 novembre 2020, pubblicata nel BURA 25 novembre 2020, n. 187 Speciale ed entrata in vigore il 26 novembre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 20/05/2021)

 
   

 
Art. 6
(Ripresa dei traffici aerei)

1. Per l'anno 2021 la Regione Abruzzo, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilita', interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, riconoscendo alla Saga S.p.A., societa' concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari a euro 800.000,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91/01) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione (2021/C 564 final) "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine", nonche' in attuazione della Decisione della Commissione europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) registrata con numero SA. 57021 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'intervento finanziario indicato nel presente articolo trova copertura mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 2020 n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla D.G.R. 15 luglio 2020, n. 416.

4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 e' subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle corrispondenti risorse e l'autorizzazione della relativa spesa e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

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Note all'art. 6:

     Articolo gia' modificato dall'art. 19, comma 11, lett. b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 febbraio  2021, n. 3, poi cosi' sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10. Vedi il testo originale.

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