L.R. 7 dicembre 2020, n. 36
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/4 del 17 novembre 2020, pubblicata nel BURA 9 dicembre 2020, n. 204 Speciale ed entrata in vigore il 10 dicembre 2020)
Testo
vigente |
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Art. 2
(Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella l.r. 17/1974)
1. Dopo l'articolo
1 della l.r. 17/1974 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano esclusivamente le seguenti
categorie di opere di pubblico interesse:
a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela
della pubblica incolumita';
b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre
opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera;
c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della
sezione di deflusso;
d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili
ad interventi di programmazione ordinaria di settore. Gli interventi non devono
in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione,
difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di
instabilita' o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro
200.000,00.
Art.1-ter
1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1-bis provvede il
servizio del Genio civile regionale territorialmente competente con le modalita'
stabilite negli articoli 2, 3 e 4.
2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di
decadenza, sono inoltrate, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, al
servizio del Genio civile regionale competente, che provvede all'istruttoria
delle stesse.
3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 2 contengono
un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato, una descrizione con computo e quadro tecnico economico (QTE) di
massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale e' compilato dal
responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal
tecnico all'uopo incaricato dell'ente comunale o provinciale territorialmente
competente.
4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 3 contengono
un verbale di somma urgenza ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed una
dichiarazione a firma dell'autorita' dell'ente richiedente nella quale sia
accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi
tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per
tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai
sensi del d.lgs. 50/2016 in forma autonoma.".