L.R. 7 dicembre 2020, n. 37
Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/6 del 17 novembre 2020, pubblicata nel BURA 9 dicembre 2020, n. 204 Speciale ed entrata in vigore il 10 dicembre 2020)
Testo vigente | ||
TITOLO II
DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE TECNOLOGIE
Art. 12
(Disposizioni sanzionatorie)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, e' disposta, altresi', la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'articolo 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.
4. All'accertamento delle violazioni provvedono i Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalita' della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.
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Note all'art. 12:
Articolo cosi' modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13. Vedi il testo originale.
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