L.R. 7 dicembre 2020, n. 37
Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/6 del 17 novembre 2020, pubblicata nel BURA 9 dicembre 2020, n. 204 Speciale ed entrata in vigore il 10 dicembre 2020)
Testo vigente | ||
TITOLO III
ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Art. 18
(Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-ter della l. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali e' autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.
2. Il divieto di vendita o somministrazione e' reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.
3. [comma abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13]
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Note all'art. 18:
Articolo cosi' modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13. Vedi il testo originale.
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