Intera legge

L.R. 7 dicembre 2020, n. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/6 del 17 novembre 2020, pubblicata nel BURA 9 dicembre 2020, n. 204 Speciale ed entrata in vigore il 10 dicembre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2020)

 
   

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 
Art. 6
(Sostegno al Terzo settore)

1. La Regione sostiene l'attivita' degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

2. La Regione puo' concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonche' di supporto delle rispettive famiglie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalita' per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita', nonche' il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.

3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis.

4. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3.

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Note all'art. 6:

     Il comma 3-bis e' stato inserito dall'art. 19, comma 12, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

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