Intera legge

L.R. 30 dicembre 2020, n. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/3 del 1o dicembre 2020, pubblicata nel BURA 30 dicembre 2020, n. 222 Speciale ed entrata in vigore il 31 dicembre 2020)

 

Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2021)

 
   

 
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 36/2013 e s.m.i.)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), e' sostituito dal seguente:
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006.".

2. All'articolo 6 della l.r. 36/2013 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'effettiva organizzazione ed operativita' dell'articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale, dovra' essere compiuta entro il 30 giugno 2021 ed e' comunicata dal Presidente dell'Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa l'AGIR.".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 36/2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e un vicepresidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso".

4. All'articolo 11 della L.R. 36/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un vice presidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso";

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro degli stessi da parte dell'assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti.".

5. All'articolo 17 della l.r. 36/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresi', entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, e' applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i..
4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potra' essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .";

b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.";

c) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. Dopo la comunicazione di cui al all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.".

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Note all'art. 8:

     Articolo cosi' modificato dall'art. 19, comma 13, lett. a), b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1. Vedi il testo originale.

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