L.R. 4 febbraio 2021, n. 3
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 43/2 del 26 gennaio 2021, pubblicata nel BURA 5 febbraio 2021, n. 24 Speciale ed entrata in vigore il 6 febbraio 2021)
Testo
vigente |
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Art. 3
(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 32/2020)
1. L'articolo
2 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui
all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), d.l. 18/2020 e s.m.i., per interventi
finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attivita' produttive e turistiche
del territorio e ulteriori disposizioni) e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Contributo straordinario ad Enti)
1. Il Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge
regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione) e' incrementato per le annualita' 2021 e 2022 di
un importo complessivo pari ad euro 400.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 e' destinato, quale contributo,
all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del
Piano Case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e
Popolare dell'ATER di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da
detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui reddito annuale riferito
all'intero nucleo famigliare rispetti le condizioni previste al riguardo
dall'articolo 29 della l.r.
96/1996.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per complessivi euro 400.000,00,
si provvede come di seguito:
a) per euro 280.000,00, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, mediante applicazione per il
corrispondente importo sull'esercizio 2021 dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo
111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge
17 luglio 2020, n. 77 s.m.i., siccome determinato in sede di Rendiconto per
l'esercizio 2020;
b) per euro 120.000,00, a valere sull'esercizio 2022, mediante riduzione della
dotazione di cui al Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001.
4. La Giunta regionale provvede, con la variazione di cui al comma 5 dell'articolo
6, della l.r. 1/2021, successivamente modificato ed integrato,
all'istituzione di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo
all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del
Piano Case e dei MAP, gia' assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e
Popolare dell'ATER di L'Aquila", nello stato di previsione della spesa del
Bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1, per euro
280.000,00 sull'esercizio 2021 e per euro 120.000,00 sull'esercizio
2022.".
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Note all'art. 3:
Articolo cosi' sostituito dall'art. 42, comma 3, L.R. 29 novembre 2021, n. 23. Vedi il testo originale.
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