Intera legge

L.R. 4 febbraio 2021, n. 3

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 43/2 del 26 gennaio 2021, pubblicata nel BURA 5 febbraio 2021, n. 24 Speciale ed entrata in vigore il 6 febbraio 2021)

 

Testo vigente
(in vigore dal 06/02/2021)

 
   

 
Art. 7
(Modifica all'art. 19 della l.r. 1/2021)

1. All'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)), dopo il comma 33 e' inserito il seguente:
"33-bis. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro di carattere umanitario, artistico, scientifico e sociale, ammessi ed ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 e presenti nella graduatoria approvata nell'anno 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati a causa della pandemia nell'arco temporale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020, possono beneficiare del contributo relativo all'anno 2020, come concesso nella graduatoria stessa, se realizzati entro il 30 giugno 2021.".