L.R. 8 giugno 2021, n. 14
Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 50/3 del 18 maggio 2021, pubblicata nel BURA 9 giugno 2021, n. 115 Speciale ed entrata in vigore il 10 giugno 2021)
Testo vigente | ||
Indice
Art. 1 - (Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 42/2011)
Art. 2 - (Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 42/2011)
Art. 3 - (Modifiche all'art. 3 della l.r. 42/2011)
Art. 4 - (Introduzione dell'art. 3-bis nella l.r. 42/2011)
Art. 5 - (Modifiche all'art. 6 della l.r. 42/2011)
Art. 6 - (Modifiche all'art. 9 della l.r. 42/2011)
Art. 7 - (Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 42/2011)
Art. 8 - (Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 42/2011)
Art. 9 - (Abrogazione dell'art. 16 della l.r. 42/2011)
Art. 10 - (Norme transitorie e finali)
Art. 11 - (Clausola di neutralita' finanziaria)
Art. 12 - (Entrata in vigore)
Allegato 1 - Cartografia dei confini del Parco naturale regionale Sirente Velino in scala 1:100.000
Art. 1
(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 42/2011)
1. L'articolo
1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco
Naturale regionale Sirente Velino) e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalita')
1. Nell'ambito dei principi e delle finalita' generali di cui agli articoli 1 e
2 della legge
regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ed in conformita' alla legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nel definire i
nuovi confini del Parco naturale regionale Sirente Velino e disciplinare il
funzionamento dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e dei suoi
organi, la Regione persegue le seguenti finalita' ed obiettivi:
a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonche' valorizzare le
caratteristiche geologiche, pedologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e
paleontologiche del territorio del Parco;
b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con
particolare riferimento alle specie di cui all'allegato della Direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di
seguito denominata "Direttiva Habitat") e della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito denominata
"Direttiva Uccelli"), ricostruendo e proteggendo gli habitat
maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non piu' presenti o in via di
estinzione;
c) attuare le Misure di Tutela e Conservazione previste dalla normativa europea
(Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e approvate dalla Regione Abruzzo nelle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
ricadenti nel perimetro del Parco;
d) organizzare il territorio per la fruizione di un'utenza ampliata, con
particolare riferimento a disabili, anziani, bambini, a fini culturali,
scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a
suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di
rifiuti e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con
il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con la strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici;
f) razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali,
habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio)
nonche' promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso
la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attivita'
ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche,
scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di
agricoltura biologica;
g) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del
territorio, di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di recupero
delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni
idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili o attraverso l'adozione di
regolamenti agro-silvo-pastorali;
h) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle
esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco;
i) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici
dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici e religiosi;
j) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (ad esempio
le "Pagliare"), anche attraverso il recupero della cultura della
manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione
turistica;
k) individuare forme di agevolazione, promozione e sviluppo a favore dei
proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco,
attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
l) promuovere attivita' culturali e per il tempo libero, nella salvaguardia
degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione,
contrastando eventuali processi di abbandono;
m) agevolare le forme di cooperazione e le attivita' produttive compatibili, con
particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed
agro-silvo-pastorale;
n) promuovere e gestire servizi e attivita' turistiche, culturali, sociali,
sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto
uomo-natura.".
Art. 2
(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 42/2011)
1. L'articolo
2 della l.r. 42/2011 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Ente Parco e confini)
1. I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come
da cartografia in scala 1:100.000 allegata alla presente legge (Allegato 1) e
come da cartografia in scala 1:25.000 depositata presso il competente ufficio
della Giunta regionale.
2. Il territorio dell'area del Parco comprende i seguenti comuni suddivisi in
tre aree comprensoriali:
a) Area Subequana: Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto,
Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, San Demetrio
ne' Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi;
b) Area Marsicana: Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi,
Massa d'Albe, Pescina;
c) Area dell'Altopiano Sirente Velino: Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di
Cambio.
3. Le designazioni di cui al comma 6 dell'articolo 11, lettera a), della l.r.
38/1996 sono effettuate garantendo la rappresentativita' di ogni area
comprensoriale di cui al comma 2; a tal fine i delegati dei Comuni di ogni area
designano i propri rappresentanti con votazioni separate, il cui esito e'
ratificato con un'unica deliberazione della Comunita' del Parco.
4. La gestione del Parco, ai sensi dell'articolo
23 della l. 394/1991 e dell'articolo 11 della l.r.
38/1996, e' affidata all'Ente di diritto pubblico denominato Ente Parco
Naturale Regionale Sirente Velino, di seguito denominato Ente Parco.
5. L'Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le
attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
1.".
_________________
Note all'art. 2:
Con delibera del 22 luglio 2021, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il presente articolo e gli articoli 3 e 8 per violazione dell'art. 3, dell'art. 9, dell'art. 97 e dell'art. 117, secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione.
_____________________________________
Art. 3
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 42/2011)
1. All'articolo
3 della l.r. 42/2011 i commi da 2 a 26 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Comunita' del Parco;
d) il Revisore unico.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su
proposta della Comunita' del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra
soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in
materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico,
naturalistico ed ambientale.
4. La proposta di cui al comma 3 e' formalizzata dalla Comunita' del Parco con
apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
5. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attivita', convoca e
presiede le sedute del Consiglio direttivo;
b) esercita i poteri di cui all'articolo
29 della l. 394/1991 e le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo
Statuto;
c) in casi straordinari di necessita' ed urgenza, adotta provvedimenti di
competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta
utile; qualora il Consiglio direttivo non sia ancora costituito, richiede
preventivamente il parere dell'ufficio regionale preposto che puo' opporre
motivato diniego entro sette giorni dalla data di notifica della richiesta.
6. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri dei quali:
a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su
designazione della Comunita' del Parco come espressione del territorio dell'area
protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono
essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi
della Comunita';
b) tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti in campo ambientale e con
esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.
7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla
lettera a), comma 6 entro sessanta giorni dall'insediamento di cui al comma 16,
decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta
dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine
sostitutive.
8. Il Consiglio direttivo puo' validamente esercitare le funzioni di competenza
quando sia composto da almeno quattro membri.
9. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica
cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere
nominati per piu' di due volte consecutive.
10. Il Consiglio direttivo nella prima seduta elegge al proprio interno, a
votazione segreta e a maggioranza dei votanti, un Vicepresidente.
11. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, le
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ed entro 45 giorni dalla cessazione
e' convocata la Comunita' del Parco per la formalizzazione della proposta di cui
al comma 4.
12. Il Consiglio direttivo:
a) delibera su questioni generali, bilanci, programmi triennali e annuali,
contrazione di mutui, acquisti e alienazioni immobiliari;
b) ratifica gli atti adottati dal Presidente ai sensi del comma 5, lettera c);
c) adotta il Piano del Parco e il Regolamento, ai sensi dell'articolo 14 della l.r.
38/1996;
d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 13 della l.r.
38/1996.
13. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennita' pari al 60% di quella
attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali.
14. Al Vicepresidente e ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di
presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di
viaggio debitamente documentate.
15. La Comunita' del Parco e' costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali
delegati, e dal Presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato,
dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente,
all'interno del territorio del Parco.
16. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del
parco naturale regionale, il componente la Giunta competente provvede
all'insediamento della Comunita' del Parco.
17. La Comunita' del Parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare
il suo parere e' obbligatorio:
a) sullo Statuto dell'Ente Parco;
b) sul Piano del Parco e sul Regolamento del Parco;
c) sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio
direttivo.
18. La Comunita' del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un
Vicepresidente e puo' adottare un proprio regolamento interno per il suo
funzionamento. La Comunita' del Parco e' convocata dal Presidente almeno due
volte l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei
suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.
19. Ai componenti della Comunita' del Parco spettano i rimborsi delle spese di
viaggio debitamente documentate, limitatamente per incarichi conferiti
dall'Ente.
20. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) i pareri di competenza della Comunita' del Parco di cui al comma
17 si intendono favorevolmente acquisiti trascorsi venti giorni dalla avvenuta
trasmissione degli atti da parte del Presidente dell'Ente Parco.
21. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli
organi direttivi, puo' affidare la gestione ad un Commissario scelto tra i
dipendenti del Dipartimento competente.
22. Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra
coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE).
23. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco
secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di
contabilita' dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarita' contabile e
finanziaria della gestione dell'Ente Parco. Redige una relazione sul bilancio di
previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza ed economicita' della gestione.
24. E' obbligatorio acquisire il parere del Revisore unico sul bilancio
preventivo economico e sul conto consuntivo.
25. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione
dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla
Giunta regionale.
26. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente Parco e
puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
27. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non puo' essere rinominato
presso lo stesso Ente Parco.
28. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio
direttivo, nel rispetto della legge
regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle
prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo e' riconosciuto il
rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per
l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennita' chilometrica pari ad 1/5 del
costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio,
dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.
29. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza,
l'Ente Parco assicura il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di
coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove
applicabili.
30. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma
2:
a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle
liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) i dipendenti dell'Ente Parco;
c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella
giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per
conto dell'Ente Parco;
e) i Parlamentari nazionali o europei;
f) i Consiglieri o Assessori regionali;
g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
h) i Presidenti delle Camere di Commercio;
i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunita' del Parco;
j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o
societa' partecipate dalla Regione.
31. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 30 comportano,
qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le
restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda
nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente
Parco.".
_________________
Note all'art. 3:
Con delibera del 22 luglio 2021, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il presente articolo e gli articoli 2 e 8 per violazione dell'art. 3, dell'art. 9, dell'art. 97 e dell'art. 117, secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione.
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Art. 4
(Introduzione dell'art. 3-bis nella l.r. 42/2011)
1. Dopo l'articolo
3 della l.r. 42/2011 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis
(Comitato consultivo)
1. E' istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato
consultivo, composto da:
a) Presidente del Parco;
b) Direttore del Parco;
c) un rappresentante dell'Universita' degli Studi dell'Aquila;
d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise;
e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel
territorio provinciale;
g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori piu' rappresentative a
livello provinciale;
h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo piu'
rappresentative a livello provinciale;
i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva piu'
rappresentative a livello provinciale.
2. Il Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su
ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunita' del Parco.
3. Il Comitato consultivo e' nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal
Presidente del Parco e convocato e presieduto dal Presidente del Parco.
4. Ai componenti del Comitato consultivo e' riconosciuto il solo rimborso delle
spese di viaggio, quantificato ai sensi del comma 28 dell'articolo 3, secondo
periodo.".
Art. 5
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 42/2011)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 42/2011, dopo le parole "agro-silvo-pastorali" sono inserite le seguenti "e quelle agricole multifunzionali".
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo
6 della l.r. 42/2011 e' aggiunta la seguente:
"l-bis) forme collaborative con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo
2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese che operano nel
territorio del comprensorio di riferimento, nelle forme e sulla base di
convenzioni di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57), nel rispetto dei principi di economicita', efficacia,
correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza.".
Art. 6
(Modifiche all'art. 9 della l.r. 42/2011)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 42/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera i), dopo le parole "strade asfaltate" e' aggiunto il seguente periodo: "salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco";
b) alla lettera q), dopo le parole "popolazioni locali" e' aggiunto il seguente periodo: "salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco".
Art. 7
(Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 42/2011)
1. Dopo l'articolo
10 della l.r. 42/2011 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis
(Funzioni associate)
1. L'Ente Parco puo' attuare con gli altri Enti gestori delle aree protette
regionali tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo
svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la realizzazione di
progetti specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
2. Per i medesimi fini del comma 1, l'Ente gestore, altresi', puo' avvalersi
della Regione, degli altri Enti regionali, degli Enti locali sulla base di
appositi protocolli d'intesa.".
Art. 8
(Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 42/2011)
1. L'articolo
12 della l.r. 42/2011 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Vigilanza e Sorveglianza)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo
27 della l. 394/1991, la vigilanza sulla gestione del Parco e' esercitata
dalla Regione.
2. La sorveglianza sul territorio del Parco e' affidata:
a) al Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei
Carabinieri tramite apposite convenzioni con la Regione e l'Ente Parco ai sensi
del comma 2 dell'articolo
27 della l. 394/1991;
b) alla Polizia provinciale locale tramite il personale in avvalimento ai sensi
dell'articolo
6 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino
delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014);
c) ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco cui e' attribuita la
qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo
57 del codice di procedura penale con apposito decreto prefettizio nei
limiti territoriali dell'area protetta di competenza;
d) a guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 7 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di
vigilanza ecologica).
3. Il personale di cui alle lettere c) e d) del comma 2 svolge il proprio
servizio in divisa ed e' munito di tesserino di riconoscimento rilasciato
dall'Ente Parco.".
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Note all'art. 8:
Con delibera del 22 luglio 2021, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il presente articolo e gli articoli 2 e 3 per violazione dell'art. 3, dell'art. 9, dell'art. 97 e dell'art. 117, secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione.
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Art. 9
(Abrogazione dell'art. 16 della l.r. 42/2011)
1. L'articolo 16 della l.r. 42/2011 e' abrogato.
Art. 10
(Norme transitorie e finali)
1. La cartografia ufficiale di cui al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/2011 come modificato dalla presente legge e' pubblicata in formato digitale sul portale della Regione e sul sito web istituzionale del Parco naturale regionale Sirente Velino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' convocata la Comunita' del Parco naturale regionale Sirente Velino per la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 42/2011; non si applica, pertanto, la disposizione di cui al comma 16 dello stesso articolo 3.
3. Il termine di 60 giorni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 42/2011 decorre dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale Sirente Velino adegua lo statuto vigente alla presente legge adottando le relative modifiche entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge.
5. Il Commissario dell'Ente Parco regionale Sirente Velino continua a svolgere le funzioni sostitutive degli organi dell'Ente fino all'insediamento del Presidente del Parco e formalizza il passaggio di consegne al Presidente del Parco entro 30 giorni dall'insediamento consegnando al componente la Giunta regionale competente apposita relazione contenente le attivita' svolte e i documenti contabili dell'esercizio in corso.
Art. 11
(Clausola di neutralita' finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
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Allegato 1
Cartografia dei confini del Parco naturale regionale Sirente Velino in scala 1:100.000