Intera legge

L.R. 24 gennaio 2022, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2022).

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 62/1 del 30 dicembre 2021, pubblicata nel BURA 28 gennaio 2022, n. 12 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2022)

 

Testo vigente
(in vigore dal 15/12/2022)

 
   

CAPO II
Ulteriori disposizioni

 
Art. 13
(Fondo per la sussidiarieta' per il Terzo settore e modifica all'art. 19 della l.r. 1/2021)

1. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Abruzzo istituisce un fondo di sussidiarieta' per la concessione diretta di contributi per il funzionamento di tutti gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento ed in particolare dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti criteri e modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale.

5. La dotazione del fondo di sussidiarieta' di cui al comma 1, con dotazione iniziale di euro 10.000,00, assicurata con le risorse iscritte sul capitolo 11102, Missione 1, Programma 01, Titolo 1, dello stato generale della spesa per l'esercizio 2022, e' incrementata dell'importo di euro 500.000,00 per il medesimo esercizio 2022.

5. bis Al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, per il menzionato importo di euro 500.000,00: a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102, per euro 500.000,00; b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per l'importo di euro 500.000,00.

6. Al comma 32 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)) le parole "per il solo anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "per i soli anni 2020 e 2021".

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Note all'art. 13:

     Articolo gia' modificato dall'art. 14, comma 3, L.R. 16 giugno 2022, n. 10 poi successivamente modificato dall'art. 18, comma 21, L.R. 13 dicembre 2022, n. 32. Vedi il testo originale.

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