L.R. 26 giugno 2012, n. 29
Revisione dei confini Riserva naturale guidata "Borsacchio": Modifica all'articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 117/3 del 19 giugno 2012, pubblicata nel BURA 4 luglio 2012, n. 37 ed entrata in vigore il 5 luglio 2012)
Testo
originale |
||
Indice
Art. 1 - (Modifica all'art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Sostituzione della cartografia allegata)
Art. 2 - (Norma finanziaria)
Art. 3 - (Entrata in vigore)
Allegato 1 - Confini della Riserva naturale regionale guidata "Borsacchio"
Art. 1
(Modifica all'art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Sostituzione della
cartografia allegata)
1. La rubrica e i commi dal n. 1 al n. 16 dell'art. 69 della L.R.
8 febbraio 2005, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 69 (Istituzione della Riserva naturale guidata "Borsacchio" nel Comune di
Roseto degli Abruzzi - TE)
1. E' istituita la Riserva naturale guidata "Borsacchio" nel territorio del
Comune di Roseto degli Abruzzi (Te).
2. I confini della Riserva naturale regionale guidata "Borsacchio", nel
territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da
cartografia allegata (Allegato 1).
3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli
segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla
Riserva.
4. La gestione della Riserva naturale regionale guidata e' demandata al Comune
di Roseto degli Abruzzi.
5. Il Comune, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, elabora un
progetto pilota di gestione finalizzato all'occupazione di disoccupati ed
inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti,
di Societa' cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo
Forestale dello Stato, dell'Universita', dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo
e il Molise "G. Caporale" di Teramo.
6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l'organo di gestione della
Riserva, la relativa composizione, nonche' le forme ed i modi attraverso cui si
attuera' la gestione della Riserva stessa.
7. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli
adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestira' in via
provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio tutela e valorizzazione delle aree
protette.
8. Il Comune dovra' altresi' predisporre, entro il termine di 90 giorni a
decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del
Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la
modalita' di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei
servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle
visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica,
nonche' i divieti specifici.
9. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione
del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R.
n. 38/1996, art. 15, comma 3.
10. Il Piano dovra' essere elaborato e adottato dal Comune
secondo le modalita', previsioni e prescrizioni previste dalla L.R.
n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento
dell'incarico.
11. Il Piano di Assetto Naturalistico dovra' essere approvato
dal Consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere dalla data di
arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalita' di cui alla L.R.
n. 38/1996, art. 22, comma 3.
12. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di
approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio
regionale, il Comune predisporra' il Programma pluriennale di attuazione che
dovra' contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione
delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da
promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai
problemi socioeconomici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il
regolamento di cui al comma 8.
13. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento
dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che a sua
volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
14. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento
possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11
ed approvati contestualmente.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed
approva un Piano di gestione.
16. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva,
il Comune dovra' utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l'espletamento
degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12".
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
__________________
Allegato 1
Confini della Riserva naturale regionale guidata "Borsacchio"