Decreto 12 novembre 2015, n. 7/Reg
"Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo". L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 - artt. 5 e 42, comma 9.
(Approvato, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto e dell'art. 76 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dalla III Commissione consiliare permanente (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive) con delibera n. 3 del 28 ottobre 2015, pubblicato nel BURA 27 novembre 2015, n. 130 Speciale ed entrato in vigore il 28 novembre 2015)
Testo
vigente |
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Indice
Premessa -
Art. 1 -
Art. 2 -
Art. 3 -
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
EMANA
il seguente regolamento:
1. La custodia del bestiame è affidata a conduttori idonei di età non inferiore a 16 anni.
2. Ad ogni custode non possono essere affidati più di 40 capi di bestiame grosso per bovini ed equini adulti.
3. Il numero di capi è elevato a 500 in caso di ovini, mentre è ridotto a 150 capi caprini.
4. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il numero di capi è modificato in funzione della seguente tabella:
N. ord. |
Categoria Bovini, equini, ovini e caprini |
Capi di bestiame n. |
1 |
Vacche (oltre 3 anni), tori ed equini adulti |
40 |
2 |
Manze (2-3 anni) |
45 |
3 |
Torelli |
50 |
4 |
Manzette (1-2 anni) e puledri |
60 |
5 |
Vitelli e vitelle |
90 |
6 |
Pecore e montoni |
500 |
7 |
Capre e becchi |
150 |
5. In caso di appartenenza del bestiame a più specie o categorie tra quelle riportate nella precedente tabella, il numero di capi massimo è calcolato in termini ponderali.
1. Sino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" restano in vigore le altre norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per le province della Regione Abruzzo.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.